La chiarezza è sempre ben accetta, soprattutto quando mette fine ad anni di interpretazioni alquanto dissimili. Si sa che in Italia si legge poco, anche laddove dovrebbe essere un'”obbligo professionale”. Perché in questo caso la norma esiste ed è pure vergata con lo scalpello nel Codice Doganale Comunitario del 1993 (Disposizioni di Applicazione del Codice REG. CEE 2454/93), nell’allegato 37.
Fa bene l’Agenzia delle Dogane a ribadire il concetto, oggi, nella nota : 140423/RU pubblicata il 15 dicembre 2015 con la quale si richiama l’allegato 37 in merito alla “Compilazione della prima suddivisione della casella 18 “Identità del mezzo di trasporto alla partenza” del DAU. “.
La compilazione dell’“Identità mezzo trasporto alla partenza”, casella 18.1 del DAU, in una operazione di Transito Comunitario/Comune è obbligatoria, ad eccezione del caso in cui la spedizione sia effettuata in container.
La nota prosegue: “In tal caso, in luogo dell’identità del mezzo di trasporto alla partenza, “Numero dichiarato dei container”; e “Sigla del container” […] devono essere valorizzati”, solo ““Se la casella 19 del DAU (“trasporto in container”) ” è impostata a 1 ed ” almeno in un singolo della dichiarazione deve essere valorizzata la sigla del container”” .
Quindi non è necessario, come abbiamo ricordato più volte, e menchemeno opportuno indicare la sigla del/dei container nella suddetta casella, come fino ad oggi avveniva soventemente.
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